Il Teatro Goldoni partecipa all’Art Bonus
Una vera e propria “Chiamata alle Arti” attraverso uno strumento fiscale che consente un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato rivolta ai mecenati di oggi per l’Italia di domani
Il Teatro Goldoni di Livorno partecipa all’Art Bonus 2024, il più alto credito di imposta oggi esistente per favorire erogazioni liberali a sostegno della cultura per la città di Livorno (CLICCA QUI PER VOTARE IL GOLDONI). Una vera e propria “Chiamata alle Arti” attraverso uno strumento fiscale che consente un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato: si tratta della più alta percentuale ad oggi consentita in Italia a chi effettua erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale pubblico italiano. La legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilizzato e reso permanente l’Art bonus, che era stato introdotto ai sensi dell’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”, convertito con modificazioni in Legge n. 106 del 29/07/2014 e s.m.i., attraverso un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo (il c.d. Art bonus), quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale. Il suo utilizzo è finalizzato ad interventi di manutenzione, protezione e restauro del Teatro, alla realizzazione di nuove strutture o restauro e potenziamento di quelle esistenti in quanto quale Teatro di tradizione svolge esclusivamente attività nello spettacolo senza scopo di lucro. L’Ufficio Marketing della Fondazione Goldoni è a disposizione per presentare questa grande opportunità di mecenatismo e fornire tutte le informazioni nel merito – Tel. 0586 204204 , [email protected] Tutte le info su www.goldoniteatro.it/te-e-il-goldoni/art-bonus/
Soggetti a cui spetta l’Art Bonus bonus sono persone fisiche che non svolgono attività di impresa (quindi ad esempio i dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolare di redditi di fabbricati, ecc.), oppure enti che non svolgono attività d’impresa (come enti non commerciali o società semplici), oppure ancora titolari di reddito di impresa (quali imprenditori individuali, società ed enti che svolgono attività commerciali, stabili organizzazioni). Si ricorda che il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica e:
– non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali;
– non concorre alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP;
– non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 61 del TUIR;
– non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa, ai sensi dell’art. 109 co. 5 del TUIR.
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