Mascherina in ospedale e strutture socio-sanitarie. Le nuove regole
Rimane l'obbligo per tutti i lavoratori all'interno di reparti e negli ambulatori. Per gli utenti, i visitatori e gli accompagnatori la mascherina è obbligatoria quando accedono nei reparti e negli ambulatori, nonché durante la permanenza in sale di attesa all'interno delle strutture sanitarie. Non è obbligatoria, invece, corridoi, cortili, percorsi esterni, sale riunioni, palestre e negli uffici amministrativi
L’uso della mascherina di protezione delle vie respiratorie ha rappresentato una barriera fondamentale alla diffusione del Covid e ha permesso la protezione delle persone fragili. A seguito del cambiamento della situazione a livello locale e nazionale, l’unità di crisi dell’Azienda USL Toscana nord ovest ha recepito in questi giorni l’ordinanza del Ministero della Salute e la nota di accompagnamento della Regione Toscana con alcune specifiche indicazioni. Sul territorio aziendale permane l’obbligo di impiegare la mascherina FFP2 per tutti i lavoratori all’interno dei reparti e degli ambulatori nelle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali, durante lo svolgimento di attività in presenza di pazienti, in considerazione delle condizioni di fragilità dei pazienti ricoverati e della difficoltà di discriminare i pazienti fragili al momento dell’accesso negli ambulatori. Per lo stesso motivo la mascherina deve essere indossata anche nell’assistenza domiciliare e nell’emergenza territoriale. Per gli utenti, i visitatori e gli accompagnatori la mascherina è obbligatoria quando accedono nei reparti e negli ambulatori, nonché durante la permanenza in sale di attesa all’interno delle strutture sanitarie. L’accesso dei visitatori è consentito uno alla volta per ciascun paziente ricoverato, negli orari di visita previsti in ciascun presidio ospedaliero o territoriale.
La mascherina non è obbligatoria nei connettivi (corridoi, cortili, percorsi esterni) esterni ai reparti, nelle attività di promozione ed educazione alla salute svolte in ambienti non sanitari come sale riunioni, centri di formazione e palestre (es. corsi di accompagnamento alla nascita, attività fisica adattata), nelle attività del servizio sociale e della medicina legale con persone sane, nelle attività degli uffici tecnici ed amministrativi, negli ambienti dedicati alla formazione, nelle mense, nei bar e negli spogliatoi. Per le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali residenziali permane l’obbligo della mascherina per operatori, visitatori e utenti, con l’eccezione delle persone che presentano condizioni di salute o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina e per le persone che devono comunicare con persone con disabilità. Per le strutture semi-residenziali l’uso della mascherina è indicato nelle attività svolte a meno di un metro di distanza tra operatori e utenti.
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