In vigore l’ordinanza provinciale per la pulizia delle aree verdi e delle pertinenze stradali
Nell’ordinanza sono richiamati gli articoli del Nuovo Codice della Strada che riguardano, in particolare, gli obblighi in capo ai soggetti proprietari dei terreni, inerenti il mantenimento della vegetazione, al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica
Garantire le condizioni di sicurezza per la circolazione è l’obiettivo dell’ordinanza sulla circolazione stradale n. 46/2022, che impone ai proprietari di fondi e terreni che confinano con le strade di competenza provinciale, di mantenere pulite le aree adiacenti il corpo stradale. Nell’ordinanza, in vigore a partire dal 13 aprile, sono richiamati gli articoli del Nuovo Codice della Strada che riguardano, in particolare, gli obblighi in capo ai soggetti proprietari dei terreni, inerenti il mantenimento della vegetazione, al fine di evitare pericoli per l’incolumità pubblica. In questo senso le principali azioni che tali soggetti sono chiamati ad ottemperare riguardano la regolazione l’altezza delle siepi e il taglio dei rami che si protendono oltre il confine stradale o che nascondano la segnaletica o ne compromettano la leggibilità. I proprietari, inoltre, devono rimuovere ramaglie e vegetazione che, per effetto delle intemperie o altre cause, siano cadute in cunette, fossi, o sul piano stradale, nonché verificare la stabilità degli alberi di alto fusto, qualora la loro altezza sia superiore alla distanza dal margine della strada, prevedendone, dove necessario, la riduzione di altezza o l’abbattimento dei rami secchi. Alcune prescrizioni riguardano il deflusso delle acque dai terreni e la manutenzione dell’efficienza idraulica delle opere sottostanti i passi carrabili privati, allo scopo di garantire il regolare smaltimento delle acque. In questi casi i proprietari devono assicurarsi che lo scolo e il deflusso delle acque naturali o piovane non sia causa di dilavamento ed erosione del terreno, con conseguente possibile invasione di fango e/o acqua sulle sedi stradali. L’ordinanza ricorda, inoltre, che senza regolare concessione è vietato incanalare acque di qualunque natura nei fossi e nelle cunette stradali.
Altro aspetto importante è quello relativo al mantenimento in buono stato delle scarpate dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte del piano stradale, al fine di impedire il franamento o il cedimento del corpo stradale, nonché la caduta di massi o altro materiale sulla strada. L’Amministrazione Provinciale ricorda che in caso di inadempienza ai proprietari saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della Strada e, in caso di inerzia verso l’obbligo di adempiere, l’Ente provvederà con proprio personale e mezzi addebitando le conseguenti spese ai proprietari frontisti inadempienti. Il testo completo dell’ordinanza è reperibile sul sito della Provincia (www.provincia.livorno.it), nell’area tematIca Viabilità e Infrastrutture.
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