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Green pass per accedere agli edifici comunali, chi ha l’obbligo

Domenica 17 Ottobre 2021 — 17:49

Qualora non siano in possesso della certificazione verde Covid-19 al momento dell’accesso il personale preposto al controllo ne vieta l’accesso alla struttura, invitandoli ad allontanarsi

Per effetto del DPCM 12 ottobre 2021 in materia di “obbligo di possesso e di esibizione della certificazione COVID-19” nell’ambito delle pubbliche amministrazioni, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, termine attuale dello stato di emergenza, sono obbligati a possedere ed esibire il certificato verde COVID-19 (Green Pass) per accedere ai locali/uffici comunali le seguenti categorie:

a) tutti i lavoratori del settore pubblico al momento del “primo accesso al luogo di lavoro”;

b) tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le sedi comunali, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi, i tirocinanti e i collaboratori non dipendenti;

c) tutti i soggetti che accedono ai locali comunali per lo svolgimento di una attività propria o per conto del proprio datore di lavoro;

d) tutti soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. Segnatamente: il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri comunali

L’obbligo non si applica a:

e) i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute;

f) gli utenti dei servizi resi dal Comune di Livorno (soggetti che si recano presso gli Uffici Comunali per l’erogazione di un servizio).

PER I DIPENDENTI
Il dipendente privo della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Il dipendente trovato privo della certificazione successivamente all’accesso al luogo di lavoro, nel corso dei previsti controlli a campione, dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, punito con la sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500 e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde. La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione. In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.

PER GLI ALTRI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI GREEN PASS, b), c) e d)
Qualora non siano in possesso della certificazione verde Covid-19 al momento dell’accesso il personale preposto al controllo ne vieta l’accesso alla struttura, invitandoli ad allontanarsi. Nel caso in cui il soggetto sia trovato privo della certificazione successivamente all’accesso al luogo di lavoro dovrà lasciare immediatamente la struttura e ne sarà informato il datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza, sarà inoltre comminata la sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1.500.

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