Divieto di balneazione nei porticcioli e in porto
Divieto di balneazione dal 1° maggio al 30 settembre. Questo tipo di divieto, lo ricordiamo, non è una novità e viene istituito tutti gli anni
Come ogni anno il sindaco, adempiendo alla normativa nazionale (D.lgs 116/2008) e a quella regionale (reiterata con Decreti Dirigenziali della Regione Toscana n. 3160 del 24/02/2022 e successivo n. 6077 del 05/04/2022 di modifica del D.D. n.3160), ha emanato, in data 26 aprile 2022, l’ordinanza n.101 che stabilisce il divieto di balneazione nelle acque di pertinenza militare, così come all’interno di zone portuali. Anche per la stagione balneare 2022, ovvero nel periodo che va dal 1° maggio al 30 settembre, è vietata dunque la balneazione nei seguenti tratti della costa:
Porto di Livorno (zona portuale);
Accademia Navale (zona militare);
Porticciolo Nazario Sauro (zona portuale);
Porticciolo di Ardenza (nella foto Amore Bianco, zona portuale);
Porticciolo di Antignano (zona portuale);
Porticciolo di Quercianella (zona portuale);
Isola di Gorgona (colonia penale) – escluso le due aree di balneazione denominate “Gorgona Porto” e “Gorgona Torre Nuova” delineate con il Decreto n. 6077 sopra richiamato.
Nell’ordinanza comunale è specificato che all’interno della zona portuale (Porto di Livorno) sono ricompresi gli specchi acquei entro le opere di protezione portuale, nonché il settore di ingresso ed uscita (bocca sud), la zona prospiciente la bocca nord del medesimo e gli specchi acquei della rada adibiti o utilizzati come punti e zona di fonda delle navi. Questo tipo di divieto, lo ricordiamo, non è una novità e viene istituito tutti gli anni, trasmettendo la relativa ordinanza al Ministero della Salute, al Ministero dell’Ambiente, alla Regione Toscana e agli altri enti competenti. Ai Comuni compete, appunto la delimitazione, prima dell’inizio della stagione balneare, delle acque non adibite alla balneazione e delle acque di balneazione permanentemente vietate ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dall’apposito provvedimento regionale. Si tratta di un provvedimento determinato da misure di sicurezza e non ha a che vedere con provvedimenti temporanei di interdizione alla balneazione in caso occasionale di inquinamento. Contestualmente, sempre in data 26 aprile 2022, il sindaco ha emesso anche un’altra ordinanza, la n.102, che riguarda invece il divieto temporaneo di balneazione (relativo alla stagione balneare 2022) nello specchio d’acqua ubicato alla foce del Rio Felciaio. La Regione Toscana, quest’anno, sempre con Decreto n. 3160 del 24/02/2022, sulla base del principio di precauzione e in coerenza con quanto previsto all’art. 7 comma 2 del Decreto Ministeriale 30 marzo 2010, ha ritenuto di mantenere il divieto temporaneo in attesa della realizzazione degli interventi di risanamento programmati.
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