Porto, scoperta sottofatturazione in import dalla Cina
L'accertamento da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su una partita di circa 58.000 maglioni si è concluso con la redazione di due verbali di constatazione, accettati dagli importatori, che, a seguito di rettifica della dichiarazione doganale, hanno permesso il recupero di maggiori diritti pari a circa 13mila euro
I funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) di Livorno, a seguito di un’approfondita verifica, hanno portato a termine un complesso accertamento riguardante l’importazione di una partita di circa 58.000 maglioni di origine e provenienza cinese. Come si legge in un comunicato stampa del 20 dicembre, l’imponente quantità di articoli, una prima valutazione della documentazione e la consultazione di anagrafe tributaria dei soggetti e della banca dati antifrode nazionale, hanno indotto i funzionari ADM a elevare il controllo da documentale a verifica fisica delle merci, anche in considerazione dei parametri di rischio generati dal circuito doganale di controllo centrale. La prima fase di accertamento della qualità della merce, attraverso il prelievo di numerosi campioni per il successivo esame presso un Laboratorio Chimico ADM, non ha evidenziato criticità. I funzionari hanno dunque concentrato l’attività sull’accertamento del valore della transazione: attraverso il controllo incrociato tra i risultati dell’interrogazione delle banche dati italiane e dell’Unione e numerosi elementi acquisiti da fonti aperte internet riguardanti il valore della materia prima dei capi di abbigliamento, hanno rideterminato il valore ritenuto congruo per la dichiarazione in dogana, sulla base delle schede di lavorazione ricevute dai produttori cinesi e fornite dagli importatori. L’accertamento si è concluso con la redazione di due verbali di constatazione, accettati dagli importatori, che, a seguito di rettifica della dichiarazione doganale, hanno permesso il recupero di maggiori diritti pari a circa 13mila euro. Per le violazioni di cui all’art. 303 del TULD sono state esposte sanzioni da un minimo complessivo di 60 mila euro a un massimo complessivo di 129.200 euro.
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