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Negozi chiusi 25 aprile e 1° maggio. Balneari: via alla manutenzione

Venerdì 17 Aprile 2020 — 12:58

Per i generi alimentari e di prima necessità sarà possibile solo la consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per quanto riguarda il confezionamento che per la consegna

In Toscana tutti gli esercizi commerciali, comprese le rivendite di tabacchi, dovranno restare chiusi in occasione delle festività di sabato 25 aprile (Festa della Liberazione) e di venerdì 1° maggio (Festa dei Lavoratori). Potranno rimanere aperte solo le edicole, le farmacie e le parafarmacie.
Per i generi alimentari e di prima necessità sarà possibile solo la consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari sia per quanto riguarda il confezionamento che per la consegna. La prenotazione potrà essere fatta solo online o telefonicamente, ma non presso l’esercizio commerciale.
Lo stabilisce un’ordinanza del presidente della Regione, Enrico Rossi, emanata ieri, giovedì 16 aprile, allo scopo di evitare, in occasione delle due prossime festività, un eccessivo afflusso di persone sia alle strutture di vendita sia per le strade, rendendo ancor più difficile i controlli per prevenire, limitare e sanzionare i comportamenti vietati.
Inoltre, nella stessa ordinanza, in attuazione di alcune disposizioni contenute negli ultimi decreti emergenziali emanati dal Governo, vengono disciplinate alcune attività di manutenzione legate alla cantieristica navale, agli stabilimenti balneari e alle altre strutture ricettive all’aperto.
In particolare, per quanto riguarda la nautica, l’ordinanza regionale prevede che le attività relative alla consegna dei mezzi navali già allestiti ed il loro spostamento dal cantiere all’ormeggio possano essere svolte previa comunicazione al prefetto. Resta ferma la possibilità di svolgere attività di manutenzione, vigilanza e pulizia ai sensi dell’articolo 2, comma 12 del DPCM 10 aprile 2020.
Per le strutture ricettive all’aperto, l’ordinanza prevede che gli stabilimenti balneari e le relative aree in concessione o di pertinenza, i campeggi, i villaggi turistici, i parchi vacanza, le aree di sosta come definiti dagli articoli 24, 25, 28 e 29 della legge regionale Toscana n.86/2016, siano chiusi al pubblico; l’accesso è consentito solo al personale impegnato in attività di manutenzione, vigilanza e pulizia, ivi comprese le attività di allestimento e manutenzione delle strutture amovibili, previa comunicazione al prefetto nonché segnalazione dell’area per impedire l’accesso agli estranei.

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